STATUTO

UNITRE

UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’

STATUTO DELLA SEDE DI SIZIANO

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Approvato dall’Assemblea della Sede il 17 SETTEMBRE 2019

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore – la Sede locale dell’UNITRE di Siziano, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età – APS.

2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ – siglabile UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS – SEDE DI SIZIANO “, con sede in Via Stazione,15- Siziano (PV).

3) L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, avendo ottenuto in data 26 Marzo 2014 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

– educare;

– formare;

– informare;

– fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;

– promuovere la ricerca;

– aprirsi al sociale e al territorio;

– operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”;

– contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;

– promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

2) L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

2) Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività. 3) Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi. 4) L’ammissione viene annotata nei libri degli associati. L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5. 6) Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri

1) Sono Associati:

a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede;

b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;

c) Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;

d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività

2) Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede

Locale. Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.

3) Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento della quota sociale.

La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata

dall’Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

a) L’Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1) Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2) I volontari possono anche essere associati.

3) I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea

1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2) L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.

3) L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.

4) Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

5) L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

6) L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.

Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.

Delibera a maggioranza relativa dei votanti

7) L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.

b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

c) nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.

d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo

e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.

f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.

g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

8) L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.

9) L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

a) modifiche statutarie

b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) Il Presidente;

b) Il/i Vice Presidente/i

c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice

d) Il Segretario;

e) Il Tesoriere;

f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2) Al Consiglio Direttivo compete:

a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;

b) proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;

c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

d) deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;

f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;

g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;

h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.

3) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

a) convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;

b) proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1) Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

2) I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

1) Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.

2) Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.

3) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.

2) Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.

3) Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.

4) L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Rendiconto gestionale

1) L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.

2) E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

3) L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 16 – Patrimonio

1) Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali;

b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;

c) dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.

d) da rimborsi per convenzioni

e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.

Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.

2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 17 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 18 – Libri Sociali

1) Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

a) libro degli Associati;

b) registro dei Volontari;

c) libro verbali Assemblea degli Associati;

d) libri verbali Consiglio Direttivo;

2) Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.

3) I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4) Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 19 – Scioglimento della Sede Locale

1) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.

2) Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.

3) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale

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